Attestazione

GlossarioAttestazione

  

Etimo secondo TPS

 

Dal latino attestatio, affermazione, attestazione, composto dal prefisso ad, che indica moto a luogo e direzione, scopo, e dal tema del verbo testari, testimoniare, affermare solennemente, dal sostantivo testis, teste. Quest’ultimo deriva dalle più antiche forme tristis/terstis, “che sta come terzo”, composte dalle due seguenti radici indoeuropee: *TREl-, che esprime l’idea del tre (sanscrito trayas); *SDHA-, che esprime l’idea dello stare in un posto, dello stare diritto. Scrive F. Rendich: “[…] Si noti che in indoeuropeo il testimone per eccellenza era un dio. Nei Veda il dio era Agni, sempre presente agli incontri tra due persone, a garanzia del mantenimento della parola data” (DEC, p.19, 483-484).

 

Attestazione significa affermazione solenne di ciò che è

 

Nel Lambdoma Sintesi  la definizione è: L’Attestazione è l’affermazione della realtà (7.5)


Treccani

 

attestazióne s. f. [dal lat. attestatioonis]. –

1. Dichiarazione, affermazione dell’esattezza di una cosa o della verità di un fatto: la confessione dei propri mali è quasi un’a. d’inferiorità propria (Leopardi); a. giurata; falsa a., che assume configurazione di reato se prestata a un pubblico ufficiale o in un atto pubblico circa fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità; anche, il documento con cui si attesta, l’attestato: intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l’a. necessaria (Manzoni). In relazione con gli usi estens. di attestare1, documento, fonte scritta che testimonia l’esistenza di qualche cosa (soprattutto nel passato): di tali avvenimenti non si conservano a. coeve sicure; produrre attestazioni dell’uso di un vocabolo nella lingua delle origini; non ci sono a. dell’uso di questa parola in Dante; se non ci sono a. sicure non possiamo registrare il termine.

2. Dichiarazione o dimostrazione di un sentimento: a. di stima, di affetto; ricevette molte a. di benevolenza; non com. la locuz. in a. di, in segno o per dimostrazione di: in a. della sua gratitudine.

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Certificato

 

Un certificato (dall’espressione tardo-latina certum facere, “dichiarare vero”, composta da certum, “certo”, e facere, “fare”), spesso detto anche attestato, è un documento contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.

Caratteristiche

 

Precisazione linguistica

A parte rarissimi casi (esclusivi del diritto pubblico) per parlare di certificazione in senso stretto il primo fondamento è la indipendenza tra soggetto che emette i requisiti e soggetto che valuta la conformità ai detti requisiti. L’altro fondamento è l’indipendenza tra soggetto che valuta la conformità ai requisiti e soggetto che li applica. In ambito di diritto privato questi due fondamenti sono ben attuati osservando che gli enti normatori non sono gli enti di accreditamento, questi non sono gli organismi di certificazione che sono ovviamente altro dai soggetti che applicano le norme e che devono essere valutati.

Certificazione

Spesso utilizzati come sinonimi, “certificazione” e “certificato” sono due concetti distinti:

–  certificazione: è il processo che, attraverso diverse operazioni di valutazione e accertamento svolte da soggetti terzi, accreditati e autorizzati, conferisce (in caso di esito positivo) il certificato (la certificazione è dunque una sequenza di attività, non un documento);

– certificato: è il risultato o output del processo di certificazione, documentato attraverso una dichiarazione formale.

Con linguaggio non propriamente corretto, si usa “certificazione” al posto di “certificato”, come nelle espressioni “mi deve consegnare la certificazione…” oppure “ho le certificazioni necessarie…” e simili.

Certificati e attestati

Come sinonimi di certificato e certificazione sono usati anche i termini “attestato” e “attestazione”. Alcuni autori, però, riservano quest’ultimo ai casi in cui la dichiarazione di scienza è “originaria”, in quanto riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia; parlano, invece, di certificazione quando la dichiarazione di scienza è “derivativa”, riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o documenti cui l’ordinamento giuridico riconosce particolare efficacia probatoria. Sono stati proposti anche altri criteri di distinzione basati, ad esempio, sul tipo di certezza creata dall’atto: legale nel caso della certificazione notiziale nel caso dell’attestazione. Vi sono comunque alcuni usi impropri e tecnicamente sbagliati del concetto di certificazione e certificato. Di seguito alcuni esempi.

Nel contesto della certificazione accreditata secondo gli standard degli enti di normazione nazionali e internazionali (UNI, ISO, ecc.), “certificazione” è un termine ben preciso, previsto dalla norma UNI EN ISO 17000. In termini sintetici si può dire che il certificato è un attestato di conformità (rilasciato rispetto ad una specifica precisata, non esiste la certificazione generica) emesso da un soggetto, terzo e indipendente, autorizzato (qualificato, accreditato, abilitato) a farlo (per legge, per norme ISO e relativi accordi di riconoscimento, ecc.). Negli altri casi occorre usare la dizione “dichiarazione di conformità” o attestato di conformità e non certificato di conformità, specie quando trattasi della cosiddetta “autocertificazione”. In particolare, per parlare di certificazione (e non mera attestazione) il certificatore, per essere accreditato, deve essere anche indipendente ovvero essere un terzo tra le parti coinvolte.[1] Per tale motivo è scorretto parlare di “certificazione” nei casi in cui il soggetto certificato sia lo stesso (o ha delle dipendenze) che certifica, oppure quando chi esegue una determinata attività (ad esempio la formazione) sia anche colui il quale rilascia un “certificato” al soggetto che ha fruito di tale attività. Un altro caso simile di uso improprio del termine si ha nella “certificazione” di dati (numero visitatori, quantità venduta, posizionamento sul territorio, ecc.) da parte dell’interessato, cioè il soggetto fornitore/produttore dei dati. Infine dunque, per i motivi sopra esposti, “certificazione” non è un sinonimo di “qualificazione” né, tanto meno, di “normazione”.

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