Glossario – Legge
Etimo secondo TPS
Dal latino lex, legge, dalla radice indoeuropea *LAG-, che, secondo F. Rendich, è così composta: “moto che trattiene [l] in ogni direzione [ag]”, “legare”, “collegare, “raccogliere”, “parlare a voce alta”. Il Linguista osserva che ‘[…] la consonante l [la] risulta una tarda variante fonetica della consonante r [ra] di cui ha conservato il significato indoeuropeo di “muovere verso”, “raggiungere”, acquisendo inoltre l’accezione bivalente di “congiungere per trattenere” o, al contrario, per “liberarsi di”.’ Si vedano il sanscrito lag, aderire, legarsi a; il greco lego, raccogliere, parlare; il latino lego, cogliere con gli occhi, leggere. La legge è propriamente ciò che lega, che vincola, che collega (Franco Rendich, Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Indoeuropeo-Sanscrito-Greco-Latino, Palombi Editori, 2010, pp. 369, 371-372).
Legge significa raggio della giustizia divina
Nel Lambdoma Ordine la definizione è: La Legge è l’emanazione dell’Ordine (1.5)
Treccani
légge s. f. [lat. lex lĕgis, prob. affine a lĕgĕre, come equivalente del gr. λέγω «dire»]. – In generale, ogni principio con cui si enunci o si riconosca l’ordine che si riscontra nella realtà naturale o umana, e che nello stesso tempo si ponga come guida di comportamenti in armonia con tale realtà.
1. Norma di condotta etica, sociale o giuridica. In partic.: l. scritta, o positiva, o assol. legge, quella emanata dagli organi che esercitano il potere legislativo; l. naturale, l’insieme dei principî e sentimenti di giustizia che si ritiene (come, per es., nel giusnaturalismo) che l’uomo abbia in sé connaturati; l. morale, regola d’azione che l’uomo trova nella propria coscienza, e che gli serve di guida per discernere il bene dal male; l. divina, la somma dei principî religiosi dati da Dio all’uomo mediante la Rivelazione; l. umana, in senso generico, il complesso delle norme stabilite dagli uomini per la conservazione e l’ordine della società civile: in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda auttorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta (Boccaccio). Con riferimento alla religione ebraica, l. di Mosè o l. mosaica, i precetti dettati da Dio a Mosè sul monte Sinai e impressi sulle tavole della l. (cioè i dieci comandamenti o decalogo); in senso più ampio, la legge, il complesso delle norme rivelate da Dio al popolo ebraico tramite i sacerdoti e i profeti e codificate nella Bibbia, che definivano i rapporti tra Yahweh e Israele: detta anche l. antica in contrapp. alla l. nuova annunciata da Cristo nella sua predicazione e tramandata dai Vangeli; per estens., la l. antica o la vecchia l., e la nuova l., l’Antico e il Nuovo Testamento: la quale usura non sol fu dannata da Aristotele, ma proibita ancora nella nuova l. e nella vecchia (T. Tasso). Analogam., la l. di Maometto o la l. del Corano, la religione musulmana.
2.a. In senso più strettamente giuridico, ogni prescrizione che costituisce elemento dell’ordinamento giuridico, nel quale rientrano sia le l. formali, o leggi propriam. dette (quelle cioè emanate dal potere legislativo dello stato), sia i decreti, i regolamenti, le consuetudini: Le l. son, ma chi pon mano ad esse?, noto verso di Dante (Purg. XVI, 97), citato a volte in tono proverbiale per lamentare una situazione di poco rispetto delle leggi vigenti o l’assenza di un’autorità capace di farle rispettare. Determinando: l. speciali, quelle che fanno eccezione a principî stabiliti in l. generali la cui validità ha, ovviamente, maggiore estensione; l. costituzionali, quelle che si riferiscono agli istituti fondamentali dell’ordinamento dello stato, e che, secondo la Costituzione vigente in Italia, possono essere emanate, modificate o abrogate soltanto con particolare procedura, diversamente dalle l. ordinarie, che, non assistite dalla particolare forza accordata alle leggi costituzionali, possono essere modificate o abrogate da una legge successiva; l. rafforzata, nella dottrina giuridica, quella che, pur non avendo la forza della legge costituzionale, è diretta a porre vincoli al legislatore nella emanazione di nuove leggi in particolari materie (tipico esempio ne è la l. finanziaria: v. finanziario); l. eccezionali, quelle destinate a restare in vigore per periodi limitati di tempo, per es., quelle promulgate per riparare a calamità naturali; l. regionali, l. provinciali, emanate rispettivam. da regioni e da province; con riguardo all’àmbito o alla materia: l. civile, militare, ecclesiastica; l. agraria, fiscale, elettorale; l. sanitarie; l. penali, leggi di polizia, di pubblica sicurezza; l. marziale (v. marziale); e con ulteriore specificazione: la l. salica, la l. delle guarentigie (v. salico2, guarentigia), ecc.; decreto l., l. delega, l. delegata (v. decreto, delega, delegato); l. ponte, l. quadro o l. cornice, l. stralcio (v. rispettivam. ponte, quadro2, stralcio). Fraseologia: promulgare, proporre, approvare, discutere, votare, modificare, abolire, abrogare, interpretare, applicare una l.; presentare un disegno, una proposta di l. alla Camera, al Senato; stabilire per l. o con l.; convertire un decreto in l.; osservare, rispettare, eseguire, far eseguire, violare, eludere la l.; l. mite, severa, giusta, iniqua, provvida, barbara, mostruosa, draconiana (di severità eccessiva, come erano le leggi del legislatore ateniese Dracone); raccolta di leggi; il testo, gli articoli della l.; lo spirito della l., le effettive intenzioni del legislatore (contrapp. alla lettera della l., il suo significato letterale); procedere a norma, ai termini (o a termini) di legge, secondo quanto la legge dispone; prov., fatta la l., trovato l’inganno.
2.b. Con sign. collettivo, il complesso di tutte le leggi di uno stato: la l. francese, la l. inglese, la l. degli Stati Uniti, ecc.; e con riferimento all’ordinamento giuridico del proprio Paese (cioè alla l. dello stato): obbedire alla l., conoscere la l.; tutti sono uguali davanti alla legge. Anche, la scienza del diritto: studiare legge; laurea in legge, dottore in legge (ufficialmente, in queste locuz., giurisprudenza); uomo di legge o di leggi, giurista, avvocato e sim.
2.c. Locuzioni: in nome della l.!, intimazione della forza pubblica nel compiere qualche atto relativo alle sue attribuzioni; il braccio della l., l’autorità della legge e di chi la rappresenta; rimanere nella l., nella legalità; esser fuori della l., essere fuori della legalità (oppure non esser soggetto alla legge, o anche essere escluso dalla tutela della legge); come s. m., un fuori l., i fuori l. (v. fuorilegge); senza legge, come locuz. aggettivale, che non è e non vuole essere soggetto alla legge, che non rispetta alcuna legge né divina né umana: dopo lui verrà di più laida opra Di ver ponente un pastor sanza legge (Dante); Et è questo del seme, Per più dolor, del popol senza l. (Petrarca); aver forza di legge fra le parti, detto del contratto che, una volta stipulato, ha per le parti una validità e un’efficacia pari a quelle di una legge; far legge, avere autorità di legge: l’uso spesso fa l.; e anche, fig., imporsi come guida: Parigi fa l. in fatto di moda; farsi una l. di una cosa, imporsela come obbligo, come norma costante: mi son fatto una l. di aiutare chiunque ricorre a me. In alcune frasi ha sign. più generico di ordine, imposizione: dare o dettar legge, imporre ad altri la propria volontà, fare da padrone assoluto; il tuo desiderio è l. per me; non vuol ricevere legge che da sé stesso; non avere o non conoscere legge, non volersi assoggettare ad alcuna imposizione; anche fig.: il bisogno non ha l., la fame non conosce legge.
3. estens.
3.a. Norma, regola fondamentale di una disciplina, di un’arte e sim.: le l. della grammatica, della sintassi; l. metriche; le l. della pittura, della prospettiva, dell’armonia; analogam., conoscere le l. del gioco (più com. regole); osservare le l. della moda.
3.b. Esigenza inderogabile, inerente alla natura di certe cose: le l. dell’onore, dell’amicizia; regola di comportamento: attenersi alle l. della buona educazione (più com. alle norme o ai principî).
3.c. Principio che per consuetudine è ammesso e riconosciuto come tale: la l. del taglione; la l. del contrappasso.
3.d. Norma di condotta a cui determinate categorie di persone s’impegnano formalmente di sottostare o che impongono ad altri di accettare: le l. della malavita; la l. del silenzio (v. omertà); fig., e in senso più ampio, la l. della giungla, sistema di rapporti che vige in ambienti sociali in cui domina la forza (o più spesso la prepotenza), l’astuzia, l’abilità spregiudicata.
4. Nel linguaggio scient., enunciato che individua e descrive un ordine, una regolarità, una tendenza in fenomeni più o meno complessi, e che si suppone essere valido senza eccezioni per tutti i casi particolari in cui tali fenomeni possono verificarsi. L. naturali o di natura, espressioni con cui si intende sottolineare il carattere di necessità e di ineluttabilità dei fenomeni naturali (con partic. riferimento, anche nel linguaggio com., a ciclicità astronomiche, biologiche, ecc.). Specificando il campo di indagine, si parla di l. fisiche, chimiche, economiche, biologiche, ecc., pur essendo il sign. del termine in tali locuz. non sempre identico: in partic., in matematica e nelle sue applicazioni, per legge si intende una relazione che si dimostra (o si assume) valida tra enti, espressioni, variabili (si dice che una funzione varia secondo una certa legge, cioè in modo determinato, al variare di una data variabile); in statistica e nelle scienze che si servono di procedimenti statistici, l. probabilistica, legge che esprime una relazione in forma non deterministica, cioè indicando quantitativamente la probabilità che un evento si verifichi. Nelle scienze sperimentali, la formulazione di leggi (e delle teorie che le interpretano e spiegano) è basata sull’osservazione dei fenomeni e consiste nell’esplicitare una connessione tra parametri o grandezze misurabili che caratterizzano il processo indagato (cosicché è possibile prevedere le modalità con cui il processo si svolgerà in condizioni identiche o parzialmente mutate); in quanto esprimono la dipendenza funzionale tra i valori di diverse grandezze, le leggi scientifiche assumono spesso forma matematica (per es., per la l. della caduta dei gravi di Galilei, gli spazî percorsi da un grave in caduta libera sono proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati a percorrerli). Si usa distinguere le l. empiriche, che sono semplici generalizzazioni di regolarità osservate e misurate, dalle l. universali, ritenute valide in ogni tempo e luogo: una legge che per la sua universalità può essere posta a fondamento di un’intera branca teorica o di un’intera disciplina è talvolta detta principio (per es., il principio, o legge, di conservazione dell’energia); è invece più appropriato parlare di legge quando l’enunciato ha un contenuto più ristretto (nel qual caso si denomina o dall’oggetto a cui si riferisce o dal nome di chi l’ha formulata): la l. della gravitazione universale o l. di Newton (v. gravitazione); la l. di Proust o delle proporzioni definite e costanti (per cui le combinazioni chimiche contengono i rispettivi componenti in un rapporto definito e costante).
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La legge (dal latino lex, atto normativo) è un concetto che si lega a vari campi scientifici e tecnici.
Nelle varie discipline
Nella matematica e nella logica matematica, una legge è un’affermazione provata a partire da un insieme di ipotesi di partenza, ed ha valore assoluto nell’ambito di validità delle dette ipotesi. Più correttamente le “leggi” sono chiamate teoremi.
Nella fisica, nella chimica e in altre scienze per le quali è possibile applicare metodi sperimentali rigorosi (quali ripetizione della misura, inequivoca identificazione delle condizioni al contorno) la legge è una relazione di tipo matematico che lega due o più grandezze misurabili; può essere il risultato di un modello teorico supportato da dati sperimentali, oppure una pura formalizzazione di regolarità osservate sperimentalmente che acquista valore predittivo per eventi simili, entro limiti ben definiti.
In probabilità però per legge di una variabile aleatoria si intende una particolare funzione che ne descrive il comportamento.
Nel diritto, il termine legge ha vari significati, tra cui quello di fonte di norma giuridica e di atto normativo.
In altre scienze, come (per esempio, ma non solo) in economia, nelle scienze sociali, biologiche e mediche, la legge è più spesso un concetto assertivo generalmente descrittivo di talune regolarità riscontrabili nel mondo reale, per lo più empiricamente desunte da rilevazione sperimentale o storica, e che viene ad assumere un valore predittivo.
In ambito giuridico o sperimentale, la legge è dunque una formula che abbia raggiunto la necessaria efficacia espressiva per registrare e/o prevedere andamenti e/o comportamenti, secondo una sintesi effettuata ex ante nel caso della legge giuridica (poiché la legge precede la sua successiva osservanza), o ex post nel caso della legge empirica (poiché la legge segue la rilevazione sperimentale di una regolarità). Le leggi puramente matematiche, d’altra parte, hanno una validità assoluta e atemporale che mal si riconduce alla precedente definizione.
Distinzione per modo di produzione
La legge giuridica è “autoritativa”, poiché emanata da un soggetto in genere validamente legittimato a farlo (elemento che vale anche, per esempio, per un dittatore, che ha una legittimazione di fatto).
La legge sperimentale può invece essere “ricettiva”, quando formulata in base a dati empirici dai quali si riceve una indicazione di aspettativa per casi futuri, che si fonda sulla verificata uniforme ripetibilità di eventi attesi.
Per le leggi scientifiche è però frequente il caso di teorie che vengono derivate da necessità logiche o “estetiche”, e sono solo lontanamente derivate dall’osservazione di dati sperimentali, e le cui capacità predittive si estendono ben oltre la casistica dalla quale sono state derivate – basti pensare alla Relatività generale.
La legge matematica è altrettanto (se non in maggior misura) “autoritativa”, in quanto derivata in modo non confutabile dalle ipotesi (per es. la legge di Pitagora ha validità assoluta, seppur ristretta all’ambito della geometria euclidea).
Distinzione per gli effetti
La legge giuridica è “sanzionatoria”, prevedendo la produzione di conseguenze alla realizzazione della fattispecie concreta (da intendersi anche, e forse più frequentemente, a contrario, per il caso di mancata osservanza della prescrizione), secondo uno schema “precetto-sanzione”,:se accade “A” (precetto), si produce “B” (sanzione).
La legge sperimentale è “predittiva”, prevedendo il verificarsi di eventi futuri conformi agli eventi passati, entro i limiti di validità della legge stessa. In diversi ambiti può essere o meno accettabile il verificarsi di eccezioni, che possono quindi rimanere semplicemente classificati come tali, o richiedere una revisione dei limiti di applicabilità della legge ed eventualmente la formulazione di una legge più generale che riesca a includerli.
La legge matematica è “assoluta”, e il suo unico effetto è di costituire la base di ulteriori teoremi. La violazione di una legge matematica semplicemente non è contemplata: l’identificazione di un caso in cui la legge non si applica implica che la legge non è stata dimostrata correttamente (e quindi la legge “non esiste”), o che certe ipotesi alla sua base non sono state identificate ed esplicitate (per esempio, il teorema di Pitagora si applica solamente alla geometria euclidea, ipotesi implicita che è stata identificata solo con la scoperta della geometria non euclidea).
La legge giuridica
Il termine legge viene usato nel diritto con una molteplicità di significati. Può, infatti, designare:
- la norma giuridica;
- l’atto normativo (legge in senso materiale);
- l’atto giuridico attraverso il quale il potere legislativo esercita la sua funzione (legge in senso formale);
- l’insieme delle norme giuridiche che costituiscono l’ordinamento giuridico, ossia il diritto oggettivo.
Di questi significati, i primi due e l’ultimo possono essere riferiti anche ad ordinamenti diversi dallo stato, mentre il terzo è riferibile ai soli ordinamenti statali e, più precisamente, di quegli Stati nei quali vige il principio della separazione dei poteri e, quindi, c’è un potere legislativo separato dagli altri poteri di uno Stato di diritto.
Nelle tre religioni monoteiste
Nella visione biblica, cristiana ed islamica del mondo e della vita, il concetto di legge è inteso come legge stabilita da Dio creatore dell’universo, pur riconoscendosi in genere il rispetto delle leggi umane.
Nel cattolicesimo, questa gerarchia delle fonti del diritto è descritta nel concetto di legge morale naturale.
Scienza e Filosofia della scienza
- Teorema
- Metodo scientifico
- Falsificabilità
- Legge fisica
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